diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 181 del 04/12/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289139-01

PENA - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di primo grado pendente alla data del 30 dicembre 2022 - Richiesta dell'imputato presentata per la prima volta nel giudizio di appello - Tardività - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289139-01

PENA - IN GENERE

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'imputato è onerato a presentare tempestivamente l'istanza, pena la sua inammissibilità, non potendosi recuperare la stessa nel giudizio di gravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado).

Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)