Sez. 2, Sentenza n. 3962 del 13/01/2026 Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289291-01
PENA - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di primo grado pendente alla data del 30 dicembre 2022 - Richiesta dell'imputato presentata per la prima volta nel giudizio di appello - Tardività - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - IN GENERE
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato, per la prima volta, nel giudizio di appello, nel caso in cui il processo pendeva in primo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta in grado di appello, che non aveva motivato sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in quella sede, in un processo definito, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della riforma, evidenziando, altresì, che, a seguito della modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, l'imputato non può neanche dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di proporre l'applicazione di pene sostitutive).
Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. U)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)