Sez. 3, Sentenza n. 6473 del 08/06/1995 (Rv. 492740 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - IN GENERE | Mancata destinazione dell'immobile giustificata da ragioni meritevoli di tutela - Sanzioni - Inapplicabilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - IN GENERE
Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che l'art. 60 legge n. 392/78 pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento di rilascio, non sono applicabili ove la mancata destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela, non riconducibili ad un comportamento doloso o colposo del locatore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che il conduttore, avendo successivamente occupato un appartamento di sua proprietà, aveva dimostrato di non avere ulteriore interesse ad occupare l'immobile già condotto in locazione, onde il locatore doveva ritenersi svincolato dall'osservanza della norma richiamata).
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)