Sez. 3, Sentenza n. 2282 del 24/02/1993 (Rv. 481086 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - Mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso dichiarato con l'azione di recesso - Sanzioni - In genere | Responsabilità per inadempimento - Configurabilità - Accertamento della causa di giustificazione della mancata destinazione dell'immobile all'uso per il quale è stato rilasciato - Onere probatorio a carico del locatore.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - Mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso dichiarato con l'azione di recesso - Sanzioni - In genere
Le sanzioni del ripristino del contratto e del risarcimento del danno in favore del conduttore che l'art. 60 della legge 27 luglio 1978 n. 392 pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale ne ha ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento di rilascio configurano una forma di responsabilità per inadempimento che si inquadra nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., con la conseguenza che esse non sono applicabili ove la mancata destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili ad un comportamento doloso o colposo del locatore, tra le quali rientrano i motivi di salute del locatore o dei suoi familiari, se l'immobile era a loro destinato, e le esigenze di ultimare i lavori di ristrutturazione o manutenzione dell'immobile. L'accertamento della causa di giustificazione della mancata destinazione dell'immobile all'uso per il quale è stato rilasciato, che il locatore, sul quale grava il relativo onere, può anche provare con presunzioni semplici, purché fondate su fatti gravi, precisi e concordanti (art. 2728 cod. civ.), costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)