Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 03/05/1999 (Rv. 525944 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - IN GENERE | Assistenza della forza pubblica, in sede esecutiva, per urgente necessità del locatore - Ritardo nell' utilizzazione dichiarata, superiore ai tre mesi previsti dall' art. 3 comma quarto, legge 61/1989 - Necessità di lavori di manutenzione, prima dell'occupazione ad abitare - Giustificato motivo - Configurabilità - Effetti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - IN GENERE
È giustificato il ritardo, anche superiore ad un anno, di utilizzazione dell'immobile da parte del locatore che ne ha ottenuto il rilascio coattivo con l'assistenza della forza pubblica, avendo dichiarato d'avere urgente necessità di andarci ad abitare, essendo in procinto di sposarsi, se il superamento del termine di tre mesi dalla consegna, sanzionato dall'art. 3, comma quarto, legge 21 febbraio 1989 n. 61, dipende dalle condizioni di degrado in cui l' appartamento è stato lasciato dal conduttore, con conseguente necessità di lavori di manutenzione prima di abitarlo, protratti nel tempo anche per l'entità delle spese, rapportate alle condizioni economiche del locatore, che fanno venir meno la presunzione, "iuris tantum", della colpa di questi per non averlo tempestivamente destinato a propria abitazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 3 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)