diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' | Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento. PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666889-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)