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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659323-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)