Sez. 2, Sentenza n. 78 del 08/01/2007 (Rv. 595643 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Principio di immanenza nel processo dei documenti prodotti in primo grado - Sussistenza - Esclusione - Mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze - Mancato ingresso nel processo dei documenti favorevoli prodotti in primo grado.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
In materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa "juta alligata et probata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo; pertanto, la parte vittoriosa in primo grado che scelga di rimanere contumace in appello e non ridepositi quindi i documenti in precedenza prodotti, va incontro alla declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando i documenti non più ridepositati siano a lei favorevoli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)