Sez. 1, Sentenza n. 3758 del 15/04/2015 Cc. (dep. 28/01/2016) Rv. 265996 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Accertamento della collaborazione con la giustizia - Competenza riservata al Tribunale di sorveglianza - Irrilevanza ai fini della decisione - Rilevabilità da parte del magistrato di sorveglianza - Legittimità .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di permessi premio, l'art. 58 ter, comma secondo, ord. pen., pur riservando al Tribunale di sorveglianza la competenza in merito all'accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, non esclude che il magistrato di sorveglianza, nel verificare le condizioni di ammissibilità del beneficio richiesto possa non sospendere la decisione sul permesso premio, rilevando l'irrilevanza dell'accertamento anzidetto ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)