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Sez. 1 - , Sentenza n. 22410 del 23/03/2021 Cc. (dep. 08/06/2021) Rv. 281395 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 58-ter ord. pen. - Oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia - Accertamento – Richiesta del detenuto al Tribunale di Sorveglianza – Inammissibilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281395-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter ord. pen., - pur spettando al Tribunale di sorveglianza – non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)