Sez. 1, Sentenza n. 24914 del 07/05/2025 Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288444-01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi - Impossibilità di collaborazione con la giustizia - Accertamento - Richiesta diretta al tribunale di sorveglianza - Inammissibilità - Ragioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio innanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)