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Sez. L, Sentenza n. 5211 del 13/11/1978 (Rv. 394966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL'ART 18 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO IN TRONCO PER MOTIVI SINDACALI - DIRITTI DEL LAVORATORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL'ART 18 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO IN TRONCO PER MOTIVI SINDACALI - DIRITTI DEL LAVORATORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In caso di licenziamento verificato in epoca precedente alla entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), le norme da questa dettate non possono trovare applicazione, perche, ai sensi dell'art 11 delle preleggi, deve escludersi che l'art 18 della predetta legge, norma di evidente carattere sanzionatorio, che impone all'imprenditore di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente illegittimamente licenziato, abbia carattere retroattivo e quindi sia applicabile ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla sua entrata in vigore. Pertanto, in ipotesi di licenziamento in tronco per motivi sindacali affetto da nullita, il lavoratore non ha diritto alla riassunzione ex art 8 della legge n 604 del 1966, riferendosi questa normativa soltanto ai licenziamenti senza giusta causa o motivo, ma ha soltanto diritto al risarcimento dei danni, secondo i criteri generali sanciti dagli art 1223 e seguenti cod civ, che puo superare i limiti fissati dall'art 8 citato con riferimento all'equivalente economico della riassunzione, cioe alle retribuzioni ed ai compensi che il dipendente avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2119, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)