Sez. L, Sentenza n. 7500 del 20/12/1983 (Rv. 432105 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE AD UNO SCIOPERO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE AD UNO SCIOPERO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel caso di licenziamento intimato a causa della partecipazione del dipendente ad uno sciopero, e quindi nullo a norma dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966 (disposizione che è applicabile, ex art. 11 della stessa legge, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e dalla condizione e dall'età dei lavoratori), l'accertata nullità dell'atto di licenziamento comporta la continuazione degli effetti del rapporto di lavoro, come se quell'atto non fosse mai intervenuto, in conformità del principio generale secondo cui la nullità di un atto non permette allo stesso di produrre alcuno degli effetti suoi propri. (V 2856/79, mass n 399176; (V 2856/79, mass n 399177; (V 5211/78, mass n 394965; (V 5211/78, mass n 394966; (Conf 827/80, mass n 404265).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)