diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3087 del 20/05/1985 (Rv. 440780 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE - SANZIONE APPLICATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE VENETO 17 APRILE 1975 N. 36 PER L'ESERCIZIO DI CAVA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE CON IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980 N. 22 - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DETTATI DALL'ART. 2 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440780-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE - SANZIONE APPLICATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE VENETO 17 APRILE 1975 N. 36 PER L'ESERCIZIO DI CAVA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE CON IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980 N. 22 - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DETTATI DALL'ART. 2 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di opposizione avverso sanzione pecuniaria amministrativa, irrogata, ai sensi e sul vigore della legge Reg. Veneto 17 aprile 1975 n. 36, per l'Esercizio di cava in violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, la legittimità della sanzione medesima non può essere esclusa in relazione alla sopravvenienza della nuova disciplina introdotta in materia dalla legge regionale 22 gennaio 1980 n. 5, la quale abroga la precedente normativa senza effetti retroattivi e facendone salva la persistente applicazione per i lavori in atto (artt. 26 e 28), ed inoltre si sottrae ai principi dettati dall'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi (riguardanti le pene per i reati e non estensibili alle sanzioni amministrative). (V 6824/82, mass n 424452).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 17/04/1975 num. 36 art. 3, Legge Reg. Veneto 22/01/1980 num. 5 art. 26, Legge Reg. Veneto 22/01/1980 num. 5 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)