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Sez. 5, Sentenza n. 5707 del 18/04/2001 (Rv. 546035 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Per mancato versamento delle imposte e delle ritenute iscritte a ruolo - Esonero - Disciplina fissata dall'art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Natura tassativa - Anche nel caso di contribuente dichiarato fallito.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546035-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base alla quale, nel caso di mancato versamento delle imposte e delle ritenute iscritte a ruolo, per le rate scadute alla data del 29 aprile 1992, le sanzioni amministrative non sono dovute sempre e solo che i soggetti interessati dimostrino che il versamento non sia stato eseguito per fatto doloso di terzo, denunciato anteriormente alla data del 24 gennaio 1993 all'autorità giudiziaria, si applica anche nell'ipotesi di contribuente fallito, nessun rilievo potendo eventualmente assumere il profilo che alla data delle singole scadenze, il fallimento fosse stato già dichiarato.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 61, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)