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Sez. 5, Sentenza n. 10603 del 04/07/2003 (Rv. 564820 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Per mancato versamento delle imposte e delle ritenute iscritte a ruolo - Esonero - Disciplina fissata dall'art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Natura tassativa - Anche nel caso di contribuente dichiarato fallito.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564820-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di dichiarazione integrativa per il condono relativo alle imposte dirette, la disposizione di cui all'art. 62 "bis" della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base alla quale, nel caso di mancato versamento delle imposte e delle ritenute iscritte a ruolo, per le rate scadute alla data del 29 aprile 1992, le sanzioni amministrative non sono dovute sempre e solo se i soggetti interessati dimostrino che il versamento non sia stato eseguito per fatto doloso di terzo, denunciato anteriormente alla data del 24 gennaio 1993 all'autorità giudiziaria, si applica anche nell'ipotesi di contribuente fallito, nessun rilievo potendo di per sè eventualmente assumere il profilo secondo il quale alla data delle singole scadenze, il fallimento fosse stato già dichiarato (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione finanziaria, proposto contro la sentenza della Commissione regionale, che aveva escluso le sanzioni perché il mancato pagamento dei ratei nei termini prescritti non sarebbe stato imputabile al contribuente, per l'intervenuto suo fallimento).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 61, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)