Sez. 5, Sentenza n. 11217 del 30/07/2002 (Rv. 556375 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Per mancato versamento delle imposte e delle ritenute iscritte a ruolo - Disciplina fissata dall'art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Accertamento della scadenza delle rate stabilite nel ruolo d'imposta - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di dichiarazione integrativa per il condono relativo alle sanzioni amministrative irrogate per IVA non versata, la disposizione di cui all'art. 62 bis, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base alla quale, nel caso di mancato versamento delle imposte e delle ritenute iscritte a ruolo, per le rate scadute alla data del 29 aprile 1992, le sanzioni amministrative non sono dovute sempre e solo che i soggetti interessati dimostrino che il versamento non sia stato eseguito per fatto doloso di terzo, denunciato anteriormente alla data del 24 gennaio 1993 all'autorità giudiziaria, mentre per quelle non scadute alla data indicata le sanzioni non sono dovute a condizione che le imposte e le ritenute non versate, iscritte a ruolo, siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze di ruolo, esige che il giudice accerti la scadenza degli importi dovuti dal contribuente solo con riferimento alle indicazioni temporali contenute nel ruolo d'imposta e non alle scadenze originarie, necessariamente anteriori all'iscrizione delle imposte in materia di IVA, arretrate.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 62 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)