Sez. 3, Sentenza n. 320 del 16/01/1987 (Rv. 450072 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di risoluzione di contratto agrario per inadempimento dell'affittuario, anche a norma dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - analogamente a quanto disposto precedentemente dall'art. 4 del d.l.l. n. 157 del 1945 - è necessario che l'inadempimento medesimo rivesta carattere di gravità in relazione, fra l'altro, alla normale e razionale coltivazione del fondo ed in vista della stessa funzionalità del contratto nella considerazione dell'interesse del proprietario, tenendosi altresì conto - nel caso di pluralità di inadempienze - del complessivo comportamento del conduttore durante il corso del rapporto. (V 3438/85 mass n 441096; (V 3554/85 mass 441168).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)