Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/06/1985 (Rv. 441168 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - COMPORTAMENTI DELLO AFFITTUARIO RICONDUCIBILI AL CONCETTO DI INFEDELTÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - COMPORTAMENTI DELLO AFFITTUARIO RICONDUCIBILI AL CONCETTO DI INFEDELTÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - PERSISTENZA.*
In tema di inadempimento dell'affittuario di fondo rustico, che per la sua gravità comporti la risoluzione del relativo contratto, il riferimento effettuato dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982 oltre che alla "conservazione e manutenzione del fondo", al "pagamento del canone" ed alla "normale coltivazione del fondo" quali specifiche espressioni di inadempienza, non esclude la Rilevanza di altri comportamenti dell'affittuario, pur inerenti al rapporto di affitto, ancorché detta norma non abbia più menzionato espressamente quello inerente alla "fedeltà nella esecuzione del contratto", indicata nella precedente normativa in materia (art. 4 del d.l.lgt. N. 157 del 1945). (alla luce del principio che precede, la S.C. ha valutato immune da vizi logici od errori di diritto il convincimento del giudice del merito che aveva ravvisato la gravità dell'inadempienza dell'affittuario consistente nell'impedire al concedente di entrare nella cascina, non consentendogli così il controllo sul fondo e sulle sue pertinenze).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1619, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)