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Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993 (Rv. 483456 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione | Rinnovabilità del ricorso irritualmente proposto - Limiti - Disciplina del ricorso incidentale proposto - Coordinamento - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso principale - Riferimento al ricorso incidentale non tardivo della costituzione e pendenza del procedimento - Effetti.
Stato
decisa il 1993-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483456-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione

Il principio della rinnovabilità, fino a quando non sia stata dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità, del ricorso per cassazione irritualmente proposto, deve coordinarsi con la disciplina del ricorso incidentale che sia stato eventualmente proposto, talché ove non si tratti di ricorso incidentale tardivo, l'inammissibilità del ricorso principale produce la conseguenza di trasferire su quello incidentalmente proposto la connotazione di impugnazione principale e di riferire a questo l'effetto di costituzione e pendenza del procedimento, con la conseguenza che la rinnovazione suddetta, ove avvenga successivamente alla proposizione di tale impugnazione, risulta assoggettata ai termini propri del ricorso incidentale, computati rispetto a quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)