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Sez. L, Sentenza n. 3555 del 15/04/1994 (Rv. 486209 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Condizione - Mancanza - Trasformazione dell'incidentale in principale.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486209-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per cassazione determina la perdita di efficacia di quello incidentale solo se lo stesso è tardivo, giusto il disposto dell'art. 334, cod. proc. civ., mentre, ove questo sia stato tempestivamente proposto, la detta dichiarazione importa che ad esso si trasferisca la connotazione d'impugnazione principale e si riferisca l'effetto di costituzione e pendenza del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)