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Sez. 5, Sentenza n. 27006 del 21/12/2007 (Rv. 601269 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Nozione - Utilità giuridica concreta della pronuncia di accoglimento - Fattispecie in tema di condono fiscale - Estinzione del giudizio tributario - Pronuncia con sentenza del collegio anzichè con ordinanza presidenziale - Interesse astratto alla corretta pronuncia - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601269-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Pertanto, avverso la pronuncia di conferma della sentenza collegiale della commissione tributaria con cui, anzichè con ordinanza presidenziale, sia stato adottato un provvedimento di estinzione per avvenuta proposizione della domanda di condono - pur trattandosi di atto difforme dalla previsione dell'art.34 della legge n. 413 del 1991 e dell'art.19 del d.P.R. n. 636 del 1972 - è inammissibile, ricorrendo il difetto di interesse, il ricorso per cassazione, allorchè con esso l'Amministrazione censuri esclusivamente la predetta erroneità, e non indichi quale sia l'effetto dannoso della decisione di estinzione, valutata nel suo significato sostanziale e dunque a prescindere dalla forma assunta.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 com. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)