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Sez. 3, Sentenza n. 28233 del 20/12/2005 (Rv. 587538 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587538-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre. Costituiscono, pertanto, sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito) anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come ordinanza, priva di carattere decisorio nei termini sopra precisati, il provvedimento collegiale di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)