Sez. 1, Sentenza n. 13593 del 12/06/2006 (Rv. 589532 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Nozione - Utilità giuridica della pronuncia di accoglimento - Fattispecie in tema di assegno di mantenimento del coniuge separato, disposto in via provvisoria dal presidente del tribunale e poi escluso con la pronuncia definitiva, e di censura, fatta valere con l'impugnazione per cassazione, attinente alla sola data di perdita di efficacia del provvedimento presidenziale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Pertanto, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, stante, da un lato, l'irripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno di mantenimento per effetto del provvedimento presidenziale, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e, dall'altro, l'esclusione dell'ultrattività degli effetti scaturenti dal medesimo provvedimento presidenziale una volta che sia passata in giudicato la statuizione escludente la sussistenza dei presupposti del diritto all'assegno definitivo di mantenimento, deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il coniuge, già beneficiario dell'assegno in via provvisoria, censuri esclusivamente la data a partire dalla quale avrebbe perduto efficacia il provvedimento presidenziale di fissazione di detto assegno, ove non risulti che, per il periodo successivo a tale data, vi sia stata percezione dell'assegno. Difatti, l'accoglimento dell'impugnazione non permetterebbe al coniuge di munirsi di un titolo per ottenere il pagamento degli importi non riscossi dalla suddetta data, essendo ormai passata in giudicato la statuizione escludente il diritto all'assegno di mantenimento, mentre la relativa pronuncia neppure sarebbe necessaria allo scopo di evitare la ripetizione delle somme incassate, non risultando che esse siano state percepite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)