Sez. 1, Sentenza n. 450 del 26/01/1989 (Rv. 461567 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - PARAMETRO - REDDITO NEGATIVO - UTILIZZABILITĂ€ - ESCLUSIONE - ERRORE DELL'UFFICIO - NATURA - NUOVA E DIVERSA LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - PARAMETRO - REDDITO NEGATIVO - UTILIZZABILITĂ€ - ESCLUSIONE - ERRORE DELL'UFFICIO - NATURA - NUOVA E DIVERSA LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
In Sede di liquidazione dell'imposta dovuta a seguito di istanza di definizione automatica presentata ai sensi delle norme sul cosiddetto condono tributario di cui al decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, l'errore in cui l'ufficio ritenga di essere incorso per aver considerato come parametro per la liquidazione un reddito negativo dichiarato dal contribuente per effetto di detrazioni o perdite di cui, invece, secondo l'ufficio, non si sarebbe dovuto tener conto, costituisce errore non sulle Disposizioni della legge di condono, ma sulle norme relative alla Determinazione del reddito contenute nel testo unico approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e non abilita pertanto l'ufficio a procedere ad una nuova e diversa liquidazione, consentita, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del citato decreto n. 660 del 1973, solo nella ipotesi di errore materiale o di violazione delle norme dello stesso decreto. (Conf 5936/87, mass n 454325; (Conf 3048/87, mass n 452151).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 2, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)