Sez. 1, Sentenza n. 425 del 24/01/1990 (Rv. 464971 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - ERRORI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTESTAZIONI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - ERRORI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTESTAZIONI - ESCLUSIONE.*
In Sede di applicazione del cosiddetto condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), al fine della Determinazione dell'imposta dovuta, per cui operano criteri estremamente rigidi, automatici ed obiettivi, non si possono contestare il reddito dichiarato e quello accertato, quali risultano dalla denuncia dei redditi e dall'atto di accertamento, ammettendo l'art. 11 del citato decreto che le definizioni intervenute possono essere modificate dall'ufficio e contestate dal contribuente solo per errori di calcolo o per violazione delle norme della legge sul condono. Il preteso errore del contribuente, concernente l'incidenza delle detrazioni per perdite di esercizi precedenti sulla Determinazione del reddito imponibile (art. 112 T.U. N. 645 del 1958), non integra un caso di violazione della legge sul condono - la quale prevede che l'imponibile dichiarato possa anche non essere positivo (art. 2, secondo comma) - e non consente, quindi, la rettifica da parte dell'ufficio della liquidazione effettuata in Sede di condono. (Conf 450/89, mass n 461567; (Conf 5936/87, mass n 454325; (Conf 3048/87, mass n 452151; (Conf 6643/86, mass n 448796).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)