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Sez. U, Sentenza n. 520 del 06/02/1978 (Rv. 389828 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA DEL COMMISSARIO REGIONALE CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DELL'USO DI PASCOLO A FAVORE DI UN SOGGETTO, LA CONDANNA DELLA CONTROPARTE ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI AL LIBERO ESERCIZIO DELL'USO E LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI RELATIVI DANNI - IMPUGNABILITA PER CASSAZIONE DEL SOLO CAPO RELATIVO ALLA CONDANNA AL RISARCIMENTO - IMPUGNABILITA DEGLI ALTRI CAPI DELLA SENTENZA CON IL RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389828-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA DEL COMMISSARIO REGIONALE CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DELL'USO DI PASCOLO A FAVORE DI UN SOGGETTO, LA CONDANNA DELLA CONTROPARTE ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI AL LIBERO ESERCIZIO DELL'USO E LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI RELATIVI DANNI - IMPUGNABILITA PER CASSAZIONE DEL SOLO CAPO RELATIVO ALLA CONDANNA AL RISARCIMENTO - IMPUGNABILITA DEGLI ALTRI CAPI DELLA SENTENZA CON IL RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO.*

La sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, la quale riconosca in favore di una parte l'uso civico di pascolo su determinate terre, e condanni la controparte a rimuovere gli ostacoli impeditivi del libero Esercizio di tale uso, nonche al risarcimento dei relativi danni, e impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, solo con riguardo al capo inerente al risarcimento dei danni, in quanto, per questa pronuncia, emessa su questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario ed esorbitante dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario, come fissate dall'art 29 della legge 16 giugno 1927 n 1766, non e esperibile il rimedio del reclamo alla Corte d'appello, previsto dall'art 32 della citata legge. Il ricorso medesimo, invece, e inammissibile con riguardo agli altri capi, ancorche proposto sotto il profilo dell'inosservanza da parte del Commissario dell'Obbligo di sospendere il procedimento in attesa della approvazione di conciliazione fra le parti, in quanto le relative pronunce rientrano nelle attribuzioni del Commissario, circa l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, nonche l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, e, pertanto, sono impugnabili con il reclamo alla Corte d'appello, ai sensi del citato art 32 della legge n 1766 del 1927. (V 1240/75, mass n 374704; (V 3/75, mass n 373092; (V 1376/72, mass n 357952).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)