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Sez. 3, Sentenza n. 3739 del 05/05/1990 (Rv. 467014 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL MODO E DEL TEMPO DEGLI OBBLIGHI DELLO ASSICURATORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467014-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL MODO E DEL TEMPO DEGLI OBBLIGHI DELLO ASSICURATORE - CRITERI.*

In tema di Assicurazione della responsabilità civile, soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l'assicuratore, nell'adempimento della propria obbligazione verso l'assicurato, è tenuto al rispetto delle norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni e tra queste degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. con la conseguenza che in caso di ritardo nell'adempimento egli è esposto al risarcimento del danno secondo quanto preveduto dall'art. 1224 cod. civ., e a tal fine l'accertamento del modo e del tempo in cui l'assicuratore è tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell'indennità nonché alla normativa ex art. 1917 cod. civ. che la disciplina e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969 relativa all'Assicurazione obbligatoria per i veicoli (o natanti) a motore. (V 1440/80, mass n 404991; (V 17/78, mass n 389299; (V 3802/75, mass n 378011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)