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Sez. 3, Sentenza n. 15684 del 12/12/2000 (Rv. 542591 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2000-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542591-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

In tema di responsabilità dell' assicuratore nei confronti dell'assicurato per "mala gestio", fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l'assicuratore è tenuto a rispettare nell'adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con la conseguenza che in caso di ritardo è esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ.; a tal fine l'accertamento del modo e del tempo in cui l'assicuratore è tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell'indennità, nonché alla normativa ex art. 1917 cod. civ., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)