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Sez. L, Sentenza n. 15516 del 16/10/2003 (Rv. 567486 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Coniuge separato per colpa o con addebito - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567486-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE

In tema di diritti del coniuge separato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 anche il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, in quanto equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non), può richiedere la pensione di reversibilità, atteso che a questi fini opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 1, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)