Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015 (Rv. 637390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924 - Portata applicativa - Vigenza - Derogabilità dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
L'art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924, convertito dalla l. n. 562 del 1926, la cui disciplina sui più ampi limiti temporali del patto di prova per i dirigenti nell'impiego privato si estende solo agli impiegati con equivalenti mansioni decisionali, non è derogabile dalla contrattazione collettiva in quanto norma imperativa, e non può ritenersi abrogato né dalle sopravvenute norme del codice civile, né dall'art. 10 della l. n. 604 del 1966, che - nel definire il suo ambito applicativo quale riferito a tutti i prestatori di lavoro ovvero, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione divenga definitiva e in ogni caso decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro - non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova o fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante il previgente regime.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4, Legge 18/03/1926 num. 562 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)