Sez. L, Sentenza n. 3625 del 28/10/1975 (Rv. 377821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - DISCIPLINA DEL COD CIVILE - CARATTERE GENERALE - INTEGRAZIONE CON ULTERIORI NORMATIVE - NORMATIVA DELL'IMPIEGO PRIVATO - PERIODO DI PROVA PER GLI IMPIEGATI - DURATA MASSIMA DI TRE MESI - OPERATIVITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - DISCIPLINA DEL COD CIVILE - CARATTERE GENERALE - INTEGRAZIONE CON ULTERIORI NORMATIVE - NORMATIVA DELL'IMPIEGO PRIVATO - PERIODO DI PROVA PER GLI IMPIEGATI - DURATA MASSIMA DI TRE MESI - OPERATIVITA.*
L'art 2096 cod civ, nel disciplinare l'assunzione in prova del lavoratore, non ha esaurito l'intera regolamentazione di questo speciale fenomeno nell'ambito del rapporto di lavoro, ma ha semplicemente dettato una disciplina di carattere generale che, anziche escludere, implica l'integrazione ad opera di altre norme, riguardanti elementi e modalita particolari, per le quali deve continuarsi a far riferimento al RDL 13 novembre 1924, n 1825, sullo impiego privato, che non e stato abrogato quindi dalle norme sopravvenute del codice civile vigente. E tuttora operante, percio, la norma contenuta nell'art 4 della citata legge, che fissa la durata massima di tre mesi per il periodo di prova degli impiegati che non siano institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti. (Conf 921/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Preleggi art. 15, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 98, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 98, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)