Sez. L, Sentenza n. 22758 del 27/10/2014 (Rv. 632966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Procuratori, institori, direttori ed impiegati di grado e funzioni equivalenti - Periodo di prova - Protrazione fino ad un massimo di sei mesi ex art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924 - Ammissibilità - Impiegati di sesto livello - Estensione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
L'art. 4 del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, conv. in legge 3 marzo 1926, n. 562, sul contratto di impiego privato, non abrogato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, ove consente che il periodo di prova, generalmente fissato in tre mesi, si protragga fino ad un massimo di sei mesi, per procuratori, institori, direttori ed impiegati di grado e funzioni equivalenti, si applica anche agli impiegati di sesto livello, con mansioni di responsabile dell'ufficio, atteso che tali mansioni sono qualificabili come equivalenti a quelle direttive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 296 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4, Legge 18/03/1926 num. 562 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)