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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977 (Rv. 386025 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER L'ALIENAZIONE O LA TRASFORMAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386025-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER L'ALIENAZIONE O LA TRASFORMAZIONE - CONDIZIONI.*

L'alienazione o la trasformazione della cosa acquistata non e di per se sufficiente a precludere al compratore l'Azione di risoluzione della vendita, per vizi o Mancanza di qualita, ai sensi del terzo comma dell'art 1492 cod civ, occorrendo, a tal fine, che quel comportamento sia tale da evidenziare univocamente che l'acquirente stesso, cosciente dei vizi o della Mancanza di qualita, abbia inteso accettare il bene, cosi rinunciando alla maggior tutela dell'Azione risolutoria, rispetto all'Azione di riduzione del prezzo. (V 1034/73, mass n 363472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)