Sez. 2, Sentenza n. 617 del 25/01/1980 (Rv. 404009 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - VENDITA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA COSA AFFETTA DAL VIZIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE - CONDIZIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - VENDITA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA COSA AFFETTA DAL VIZIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE - CONDIZIONE.*
La preclusione posta dall'art 1492, comma terzo, cod civ, di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, a carico del compratore che abbia alienato la cosa affetta dal vizio, non consegue automaticamente alla avvenuta alienazione, ma si verifica soltanto quando questa costituisce univoca manifestazione della volonta del compratore di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio. (Conf 1712/78, mass n 391124; (Conf 2322/77, mass n 386025; (Conf 2007/77, mass n 385731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)