Sez. 2, Sentenza n. 1759 del 17/03/1980 (Rv. 405388 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIE PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE IN GENERE - ALIENAZIONE O UTILIZZAZIONE DELLA COSA GIUSTIFICATA PER FINALITA COMPATIBILI CON L'UTILIZZAZIONE NATURALE DELLA COSA STESSA - RISOLUZIONE - AMMISSIBILITA - DISPERSIONE DELLA MERCE PER INIZIATIVA UNILATERALE DELLO ACQUIRENTE, NON GIUSTIFICATA DA DIFFICOLTA INSUPERABILI - RISOLUZIONE - PRECLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIE PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE IN GENERE - ALIENAZIONE O UTILIZZAZIONE DELLA COSA GIUSTIFICATA PER FINALITA COMPATIBILI CON L'UTILIZZAZIONE NATURALE DELLA COSA STESSA - RISOLUZIONE - AMMISSIBILITA - DISPERSIONE DELLA MERCE PER INIZIATIVA UNILATERALE DELLO ACQUIRENTE, NON GIUSTIFICATA DA DIFFICOLTA INSUPERABILI - RISOLUZIONE - PRECLUSIONE.*
Il compratore puo proporre l'Azione di risoluzione della compravendita per vizi o Mancanza di qualita della cosa venduta non solo quando il perimento di essa sia derivato dai vizi da cui e affetta e non da caso fortuito o colpa del compratore, ma anche quando l'alienazione o l'utilizzazione della cosa sia giustificata per finalita apprezzabili, compatibili con l'utilizzazione naturale del bene: deve percio ritenersi preclusa l'Azione di risoluzione quando la merce sia stata dispersa per iniziativa unilaterale dell'acquirente, non giustificata da comprovate ed insuperabili difficolta (nella specie: immagazzinamento della merce comperata). (V 1712/78, mass n 391124; (V 2322/77, mass n 386025; (V 2007/77, mass n 385731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)