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Sez. 6, Sentenza n. 776 del 08/11/1980 Ud. (dep. 06/02/1981) Rv. 147523 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147523-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI.*

Il giudice di rinvio e tenuto a rispettare la sentenza di annullamento della Cassazione solo per cio che riguarda le questioni di diritto decise con la detta sentenza e non per quello che attiene alla quaestiones parti, in rapporto alle quali conserva piena autonomia nei poteri di indagine e di valutazione dei dati probatori acquisiti, ai fini della libera ed incondizionata formazione del proprio convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)