Sez. 6, Sentenza n. 776 del 08/11/1980 Ud. (dep. 06/02/1981) Rv. 147523 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - LIMITI.*
Il giudice di rinvio e tenuto a rispettare la sentenza di annullamento della Cassazione solo per cio che riguarda le questioni di diritto decise con la detta sentenza e non per quello che attiene alla quaestiones parti, in rapporto alle quali conserva piena autonomia nei poteri di indagine e di valutazione dei dati probatori acquisiti, ai fini della libera ed incondizionata formazione del proprio convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)