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Sez. L, Sentenza n. 1164 del 16/02/1990 (Rv. 465378 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - MODALITÀ E TERMINI.*
Stato
decisa il 1990-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465378-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - MODALITÀ E TERMINI.*

Il termine stabilito dagli artt. 58 della legge n. 155 del 1969 e 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per la proposizione dell'Azione giudiziaria in materia di prestazioni assicurative, ha carattere prescrizionale e, pertanto, la deduzione del suo inutile decorso costituisce oggetto di un'eccezione in senso sostanziale che, nel rito del lavoro, postula, sotto pena di decadenza, la necessità della relativa proposizione nei modi e nei termini di cui all'art. 416 cod. proc. civ.. (V Cass 2338/78, mass n 391736; (V Cass 1814/87, mass n 451179; (V 1814/87, mass n 451178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)