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Sez. L, Sentenza n. 2338 del 12/05/1978 (Rv. 391736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - CREDITO PER RATEI NON LIQUIDATI O PER RATEI DI PENSIONE DA RILIQUIDARE - INAPPLICABILITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - CREDITO PER RATEI NON LIQUIDATI O PER RATEI DI PENSIONE DA RILIQUIDARE - INAPPLICABILITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECORRENZA.*

La prescrizione quinquennale prevista dall'art 129 del RDL n 1827 del 1935, si applica solo ai crediti dell'assicurato per i ratei di pensione gia liquidata e non riscossi, e, pertanto, non e estensibile ai ratei di pensione non ancora liquidati e, quindi, alle differenze dei ratei di una pensione da riliquidare, che sono soggetti allo ordinaria prescrizione decennale decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa. (Conf 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)