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Sez. L, Sentenza n. 1814 del 19/02/1987 (Rv. 451178 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINI DI DIECI ANNI EX ARTT. 58 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 E 47, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - TERMINI DI PRESCRIZIONI - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451178-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINI DI DIECI ANNI EX ARTT. 58 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 E 47, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - TERMINI DI PRESCRIZIONI - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONI.*

Il termine di dieci anni, previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per l'impugnazione in Sede giudiziaria delle decisioni dell'INPS, in materia di pensioni e (in relazione alle esigenze proprie dell'eventuale fase contenziosa del procedimento amministrativo) dal secondo comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, è termine non di decadenza ma di prescrizione e ad esso non è applicabile la disposizione dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, la quale non riguarda né l'inosservanza dei termini (attinenti all'aspetto sostanziale del diritto) per la presentazione della domanda iniziale agli istituti ed enti previdenziali né, a maggior ragione, la proposizione della domanda giudiziale. (V 531/84, mass n 432756).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)