Sez. 2, Sentenza n. 10933 del 04/11/1993 (Rv. 484182 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa | Procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Liquidazione degli onorari di avvocato - Valore della causa - Determinazione - Criteri.
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, per il procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, trova applicazione, per analogia, la disposizione dell'art. 17 primo comma cod. proc. civ., per cui il valore della causa si determina in base all'ammontare del passivo, quale risulta dalla somma dei crediti ammessi alla procedura concorsuale, e non in base al valore del credito vantato nei confronti del fallito dal creditore opponente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)