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Sez. 1, Sentenza n. 6508 del 02/04/2004 (Rv. 571760 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Liquidazione dei diritti ed onorari di difesa - Valore della causa - Entità indeterminabile.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571760-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il valore della causa - da determinarsi in base alla domanda (art. 10 cod. proc. civ.) - non va ragguagliato (nè all'attivo inventariato, né) all'entità del passivo accertato (non essendo al riguardo applicabile in via analogica l'art. 17, prima parte, cod. proc. civ.), ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che oggetto della pronuncia richiesta è la revoca del fallimento in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti e che, in particolare, l'insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare, né comporta giudizi quantitativi, ma risulta, piuttosto, da una comparazione tra i debiti dell'imprenditore ed i mezzi finanziari a sua disposizione, ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con mezzi ordinari, mentre non rilevano le dimensioni del dissesto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)