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Sez. 2, Sentenza n. 1578 del 11/03/1982 (Rv. 419391 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - STRADA COSTRUITA DALLA P.A. SU SUOLO SOTTOPOSTO AD ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - STRADA PUBBLICA - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419391-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - STRADA COSTRUITA DALLA P.A. SU SUOLO SOTTOPOSTO AD ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - STRADA PUBBLICA - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 879, secondo comma, cod. civ., deve considerarsi pubblica la strada costruita dalla pubblica amministrazione su suolo sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità, quand'anche non sia ancora intervenuto il relativo provvedimento ablatorio, in quanto l'irreversibilità dell'opera pubblica, conseguente per principio generale al fatto obbiettivo della sua esecuzione, pone la stessa esistenza dell'opera a presupposto di applicabilità della norma citata, indipendentemente dal perfezionamento della procedura espropriativa. (V 5449/80, mass n 409317; (V 2827/73, mass n 365398; (V 2879/71, mass n 354106).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)