diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13825 del 23/09/2002 (Rv. 557509 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Vendita di beni mobili o immobili - Decreto ex art. 25 legge fall. - Regime delle impugnazioni.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557509-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

La liquidazione dell'attivo fallimentare è governata dalla speciale disciplina endofallimentare, piuttosto che da quella processuale ordinaria (come è desumibile dall'art. 105 legge fall.), sicché, per i provvedimenti che hanno la forma del decreto, emesso ai sensi dell'art. 25 legge fall., l'impugnazione potrà avvenire ai sensi dell'art. 26, con reclamo al tribunale (le cui decisioni saranno poi impugnabili con ricorso per cassazione se incidenti su diritti soggettivi), esclusa l'ammissibilità dei mezzi di impugnazione ordinari (nella specie, dell'opposizione agli atti esecutivi), stante lo specifico rimedio apprestato contro quei provvedimenti dal richiamato art. 26 legge fall..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)