diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9797 del 14/09/1999 (Rv. 530053 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla vendita e di vendita - Impugnazione ai sensi dell' art. 617 cod. proc. civ.- Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Sentenza del tribunale - Impugnazione per Cassazione - Rilevabilità d' ufficio della predetta inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530053-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Avverso i provvedimenti del giudice delegato di esclusione dalla partecipazione alla vendita all'incanto e di vendita di un bene del fallimento, è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi poiché sulle disposizioni del codice di procedura civile prevale la speciale disciplina endofallimentare, a norma della quale i decreti del giudice delegato sono impugnabili con reclamo al tribunale e pertanto, se questo non rileva la predetta inammissibilità, essa è rilevabile d'ufficio, in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale, che quindi deve esser cassata senza rinvio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)