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Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 16/07/1969 (Rv. 342261 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - IMPUTAZIONE EX SE - COLLAZIONE - FONDAMENTO - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - FINALITA - LIMITI - DISPENSA DALLA IMPUTAZIONE EX SE DIFFERENZE - DICHIARAZIONE DI DISPENSA NEL CONTRATTO DI DONAZIONE - INDAGINI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342261-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - IMPUTAZIONE EX SE - COLLAZIONE - FONDAMENTO - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - FINALITA - LIMITI - DISPENSA DALLA IMPUTAZIONE EX SE DIFFERENZE - DICHIARAZIONE DI DISPENSA NEL CONTRATTO DI DONAZIONE - INDAGINI DEL GIUDICE.*

Il fondamento dell'istituto della collazione sta nella presunzione che il de cuius, nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazione ad alcuni dei propri discendenti, non abbia, con cio, inteso alterare il trattamento spettante, a tutti i discendenti, sulla successione. Tale presunzione cade, pero, qualora il de cuius abbia manifestata la volonta di volere fare un trattamento preferenziale al donatario, dispensandolo dall'Onere della collazione o con clausola espressa, ovvero, per implicito, con fatti concludenti, desumibili dal contratto stesso di donazione. Da cio discende che il donatario dispensato dalla collazione, in conseguenza della facolta di disposizione del donante, ha diritto di conservare l'attribuzione patrimoniale, avuta con l'atto di liberalita, sino all'invalicabile limite determinato dalla intangibilita della quota di riserva dei legittimari. Ma se, presente la detta dispensa, la collazione non operera, in Sede di divisione dell'asse ereditario, sino all'indicato limite, e non produrra il suo effetto di caducare l'attribuzione patrimoniale da parte del donante, diversi sono gli effetti della dispensa stessa nella ipotesi che il legittimario donatario esperisca l'Azione di riduzione, a salvaguardia della sua quota di riserva. In tale ipotesi, infatti, egli ha l'Onere di imputare la donazione, dispensata dalla collazione, nella propria quota di legittima (imputazione ex se), a meno che non sia stato espressamente dispensato anche dall'imputazione stessa (art.564 cod.civ.) ma tale ultima dispensa deve essere espressa, nel senso che la volonta di dispensare deve trarsi dalla dichiarazione e non da fatti concludenti o per implicito, com'e possibile per la dispensa dalla collazione. Pertanto, una volta contestata l'esistenza della dichiarazione di dispensa, nel contratto di donazione, deve, necessariamente, procedersi all'indagine sulla volonta del donante, al fine di accertare se egli abbia inteso dispensare dalla collazione, ex art.737 cod.civ., ovvero anche dalla imputazione ex se di cui al comma secondo dell'art. 564 cod.civ., non potendosi assolutamente ritenere che le due clausole di dispensa (da collazione e da imputazione), agli effetti pratici, si equivalgono, quando la seconda e destinata ad operare nei confronti di altri legittimari. (V.711-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)