Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982 (Rv. 422368 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - IN GENERE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE E VOLONTÀ DEL DONANTE DI ATTRIBUIRE IL "DONATUM" IN CONTO DI LEGITTIMA - CONCILIABILITÀ - RAPPORTO.*
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - IN GENERE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE E VOLONTÀ DEL DONANTE DI ATTRIBUIRE IL "DONATUM" IN CONTO DI LEGITTIMA - CONCILIABILITÀ - RAPPORTO.*
La conciliabilità tra la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima dipende dal fatto che la dispensa dalla collazione e l'imputazione della donazione alla legittima (o la correlativa dispensa dall'imputazione) operano su piani diversi, in quanto, mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla imputazione sposta il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius. Nel caso di Mancanza della seconda (che esige un'apposita manifestazione di volontà, diversa dalla dispensa dalla collazione), deve ritenersi implicita la volontà del donante di imputare i beni donati alla legittima, senza che tale volontà - come, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia espressa positivamente - incida in alcun modo sulla efficacia della dispensa dalla collazione. (V 2633/69, mass n 342261; (V 711/66, mass n 321428; (V 3724/56; (Conf 1521/80, mass n 405087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)