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Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980 (Rv. 405087 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - IN GENERE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE E VOLONTA DEL DONANTE DI ATTRIBUIRE IL DONATUM IN CONTO DI LEGITTIMA - CONCILIABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405087-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - IN GENERE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE E VOLONTA DEL DONANTE DI ATTRIBUIRE IL DONATUM IN CONTO DI LEGITTIMA - CONCILIABILITA.*

La conciliabilita tra la dispensa dalla collazione e la volonta del donante di attribuire il donatum in conto di legittima dipende dal fatto che la dispensa dalla collazione e l'imputazione della donazione alla legittima (o la correlativa dispensa dall'imputazione) operano su piani diversi, in quanto mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra i coeredi, la dispensa dalla imputazione sposta il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius. Nel caso di Mancanza della seconda (che esige un'apposita manifestazione di volonta, diversa dalla dispensa dalla collazione), deve ritenersi implicita la volonta, del donante di imputare i beni donati alla legittima, senza che tale volonta - come, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia espressa positivamente - incida in alcun modo sull'efficacia della dispensa dalla collazione. (V 2633/69, mass n 342261; (V 711/66, mass n 321428; (V 3724/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)