Sez. L - , Sentenza n. 27101 del 25/10/2018 (Rv. 651254 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vaccinazione antipolio - Somministrazione nella vigenza della l. n. 695 del 1959 - Diritto all'indennizzo ex l. 210 del 1992 - Limite temporale ex art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata nella vigenza della l. n. 695 del 1959, deve essere riconosciuto, in base ad un'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, il diritto all'indennizzo alla stregua dell'art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, tenuto conto dell'art. 5 quater del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif., in l. n. 119 del 2017, senza il limite temporale fissato dall'art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999, dal momento che le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale derivante da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 695, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/06/2017 num. 73 art. 5 quater, Legge 31/07/2017 num. 119 CORTE COST., Legge 14/10/1999 num. 362 art. 3 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)