Sez. 2, Sentenza n. 3525 del 24/03/1993 (Rv. 481538 - 01)
Servitù - Pubbliche - Di uso pubblico | Assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico - Facoltà dei frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi - Inammissibilità.
Servitù - Pubbliche - Di uso pubblico
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, comportando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile nel contenuto dell'indicata servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 825, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)